L’IMPRENDITORE “ASSISTITO” DEVE CAMBIARE SIN DA ORA IL SUO PROFILO

18 Febbraio 2019

Col Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 debutta il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”. (GU Serie Generale n.38 del 14-02-2019 – Suppl. Ordinario n. 6)

Il provvedimento entra in vigore dal 15/08/2020 ad eccezione degli artt. 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 che entrano in vigore il 16/03/2019.

Questa parte di norme che diviene per prima efficace riguarda le definizioni generali e gli organi.

Cambia prima di tutto la definizione di imprenditore con l’aggiunta del secondo comma dell’art. 2086 CC che nella nuova versione recita:

“L’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.

L’imprenditore, che operi in forma   societaria   o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché’ di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.”.

E’ immediato interrogarsi riguardo al concetto di “adeguatezza” dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile che il “nuovo imprenditore” dovrà saper valutare, essendo potenzialmente opinabile, in mancanza di parametri prefissati, qualsiasi scelta abbia operato.

Meritevole di apprezzamento invece l’opportunità, nel caso di crisi di impresa, la possibilità di essere assistiti dagli organismi previsti dalla legge sicché la responsabilità di scelte spesso molto difficili in situazioni di emergenza sia condivisa e non gravante sulle spalle di un unico individuo.

Infatti l’OCRI, Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa, istituendo presso ogni Camera di Commercio, avrà il compito di sostenere l’imprenditore nella fase dell’allarme.

Molti degli spunti offerti dalla nuova disciplina sono senza dubbio di grande interesse ma, come capita sempre di fronte al nuovo, molto dipenderà dall’efficienza con cui il sistema riformato verrà “allestito” dai vari Enti, Camere di Commercio, Tribunali, Ordini professionali, ecc…che si troveranno a dovervi in concreto dare corpo.

Cecilia Estrangeros