1. PROFILI DI INCOSTITUZIONALITA’ DELL’ART.644CP (USURA).
L’art. 2, comma 4, l. 7 marzo 1996, n. 108, prevede che il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari sia stabilito dalla legge. Il cosiddetto ”tasso soglia” però non è espresso mediante una cifra numerica ma è il risultato di un calcolo. In base infatti al tasso medio applicato dalle banche ad ogni categoria di operazione di finanziamento selezionata da apposito Decreto Ministeriale(ad esempio mutui ultra quinquennali, aperture di conto corrente, cessione del quinto dello stipendio ecc.…), rilevato a cura della Banca d’Italia e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale trimestralmente, aumentato di una certa percentuale si perviene, mediante una complessa procedura, all’ individuazione del “numero” superato il quale l’operazione va qualificata illecita.
Questo comporta varie problematicità quantomeno in relazione ai seguenti aspetti:
- la concreta conoscibilità da parte del cittadino della parte essenziale della fattispecie, ovvero quella che individua la soglia del tasso usurario -limite fra il lecito e l’illecito-; il sistema richiede infatti competenze tecniche inaccessibili per una persona di normale competenza e cultura;
- il metodo stabilito dalla legge fa dipendere la soglia dell’illegalità dalle decisioni strategiche delle banche principali, a favore delle quali si realizza una oggettiva situazione di vantaggio rispetto agli altri soggetti.
Con riguardo al primo aspetto è evidente l’ingiustizia di una punizione se la condotta incriminata non è resa adeguatamente comprensibile dalla legge. L’art. 644 per la fattispecie delittuosa in esame contiene solo la sanzione, ma il comportamento vietato è compiutamente descritto solo se si attinge dal Decreto Ministeriale il dato numerico fondamentale per individuare il comportamento illecito. Per prima cosa sarà necessario comprendere entro quale categoria l’operazione di interesse rientri, e, una volta trovato il tasso medio per quella corretta, calcolare il limite legale secondo algoritmi essi stessi previsti dal Decreto Ministeriale variabili nel tempo. In pratica: limiti che sono a loro volta il risultato di conteggi variamente stabiliti dalle leggi succedutesi nel tempo, che il cittadino ben difficilmente saprà correttamente svolgere. Ora, per i principi generali del nostro sistema, l’applicazione secondo giustizia dell’art. 5 CP che sancisce la irrilevanza dell’ignoranza della legge penale, ha come presupposto necessario il rispetto del principio di necessaria determinatezza della norma che discende dall’art. 25 Cost. Nel caso in esame si pone invece il problema della concreta punibilità, in forza di una norma che è comprensibile compiutamente solo da esperti di economia e finanza, e quindi di stabilire se sia sufficiente a tale scopo la descrizione del reato. È’ infatti intuitivo che, perché un determinato comportamento sia punibile, esso debba essere previsto dalla legge in maniera sufficientemente chiara e conoscibile. In tema di usura la Cassazione ha giudicato manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità del combinato disposto degli artt.644 c. 3 CP e 2 l. 7 marzo 1996, n. 108, per contrasto con l’art.25 Cost., considerando che le predette norme, nel rimettere la determinazione del «tasso soglia», oltre il quale si configura uno degli elementi oggettivi del delitto di usura, ad organi amministrativi, determinerebbero una violazione del principio della riserva di legge in materia penale. La Cassazione ha, difatti, osservato che il principio della riserva di legge è rispettato in quanto la suddetta legge indica analiticamente il procedimento per la determinazione dei tassi soglia, affidando al Ministro del tesoro solo il limitato ruolo di “fotografare”, secondo rigorosi criteri tecnici, l’andamento dei tassi finanziari (Cass. II, n.20148/2003). Non si può onestamente non tener presente che nella pratica detta operazione viene nella maggior parte dei casi affidata dai più esperti giudici civili e penali ai periti, come ad exemplificandum in Trib. Sez. III S. Mara Capua Vetere 1/10/2018 n.3782. Infatti le pubblicazioni periodiche cui l’art. 644 CP rimanda, riportano in forma tabellare numeri che rappresentano unicamente le medie dei tassi debitori praticate da banche ed enti autorizzati, le quali vanno quindi aumentate, a seconda del periodo, della metà oppure del 25%+ 4 punti, ma non più di 8. In realtà il meccanismo non è neppure così immediato perché richiede due passaggi né l’uno né l’altro particolarmente semplici. Come noto, infatti, la norma penale è composta da una parte descrittiva della fattispecie delittuosa e da una che ne prevede la sanzione. Come si può rimproverare il cittadino perché l’ignorantia legis non excusat, se anche il giudice per capire se il reato sia integrato dal punto di vista oggettivo ha necessità si affidarsi all’ausilio di esperti? La situazione che si verifica nei processi per usura non è assimilabile ad altre in cui ai periti si chiede la valutazione del fatto ai fini della prova ( ad esempio nel delitto di lesioni in cui il perito interviene per la prova del fatto -compatibilità causa-evento o per valutare l’entità del danno; o nei procedimenti per contraffazione il tecnico valuta la validità dei brevetti ) perché qui si chiede al tecnico di chiarire un elemento essenziale della norma dal momento che il giurista stesso, di fronte al Decreto ministeriale, ha difficoltà a capire, solo esaminando la tabella cosa sia reato e cosa no.
Con riguardo al secondo aspetto si ritiene che la norma in esame violi gli artt. 3 e 47 Cost poiché il criterio scelto per l’individuazione del tasso usurario è rimesso alla prassi bancaria. Dunque il Legislatore, con il plausibile intento di dare tassatività ad una norma importante come l’art. 644 C.p., ha inserto un criterio che di fatto salva gli istituti di credito dall’ambito di coloro che possono incorrere nel reato d’usura perché da loro stessi dipende la determinazione del limite oltre il quale si configura l’esistenza del reato. L’art. 2 comma 4 legge n. 108/1996 viola altresì l’art. 3 Cost. La norma infatti si pone in un contesto di totale irragionevolezza, posto che le banche sono l’unico soggetto giuridico che determina, in totale autonomia, e secondo proprie politiche di mercato, il limite da cui dipende la legittimità delle proprie condotte. L’art. 47 Cost. molto chiaramente dispone “La Repubblica (omissis…) coordina e controlla l’esercizio del credito”. Ma se il tasso d’usura è calcolato sul tasso d’interesse medio applicato dagli istituti di credito risulta palese come non sia la Repubblica a coordinare e controllare il credito ma sia al contrario la finanza professionale, che promana dal modo bancario, a detenere il controllo. Con la norma in esame il Legislatore, invece che fissare un tasso d’interesse fisso per l’usura, magari prevedendo un moltiplicatore da applicare al tasso ufficiale di sconto, ha invece disposto che: “Il limite previsto dal terzo comma dell’articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali” –nell’ultima versione–.
Valga la personale considerazione che la norma sembra attagliarsi esclusivamente all’usura bancaria, mentre ad esempio con difficoltà si comprende come applicarla ad ipotesi diverse, come la pratica del prestito fra privati non esperti. Queste condotte avrebbero bisogno di una disciplina speciale, vista la loro non facile sovrapponibilità o assimilazione con le categorie tratte esplicitamente dal mondo della finanza professionale. Questo tanto più se si considera come la sussunzione delle operazioni svolte tra privati sotto le categorie di operazioni previste dal Decreto ministeriale sovente comporti oggettiva ed insuperabile difficoltà.
Cecilia Estrangeros